Riforma della Giustizia: cosa cambia davvero? La guida tecnica al Referendum 2026

In vista del voto di domenica 22 e lunedì 23 marzo, è fondamentale capire cosa andiamo a modificare nella nostra Costituzione. Non parleremo di opinioni, ma di architettura istituzionale: ecco i quattro pilastri della riforma (QUI trovi il testo della Riforma pubblicato in Gazzetta ufficiale).

Lo sdoppiamento del CSM (modifiche agli articoli 104 e 105)

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è l'organo che garantisce l'autonomia dei magistrati da ogni altro potere. La riforma interviene pesantemente sull'articolo 104, prevedendo non più uno, ma due organi distinti:

  • CSM per i Magistrati Giudicanti (i Giudici, che decidono le sentenze).

  • CSM per i Magistrati Inquirenti (i Pubblici Ministeri o PM, che conducono le indagini).

Cosa non cambia: La proporzione dei membri. Entrambi i nuovi consigli saranno composti da una parte di membri scelti dal Presidente della Repubblica, una parte dai magistrati stessi e una parte dal Parlamento (i cosiddetti "laici"). 

L'articolo 105 viene riscritto per ripartire le competenze (assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni) tra i due nuovi Consigli, confermando che la carriera di un magistrato sarà vincolata al Consiglio di appartenenza fin dall'inizio.

La rivoluzione del sorteggio (modifica all'articolo 104)

È forse il punto più innovativo. Per spezzare le logiche di appartenenza territoriale o politica, cambia il modo in cui vengono scelti i componenti dei due CSM, riscrivendo le modalità di elezione che sono previste dall'articolo 104 della Costituzione.

  • Per i magistrati (membri togati): Si passa dalle elezioni al sorteggio secco. Tutti i magistrati con i requisiti possono essere estratti per far parte del Consiglio.

  • Per i membri laici (scelti dal Parlamento): Qui il sorteggio è "filtrato". Il Parlamento in seduta comune redige una lista di esperti (avvocati con 15 anni di servizio o professori ordinari) a maggioranza semplice. Tra questi nomi, verranno poi sorteggiati i componenti definitivi.

Nasce l'Alta Corte disciplinare (nuovo articolo 105-bis)

Questa è la novità più radicale. Oggi, se un magistrato commette un errore grave o un illecito professionale, è il CSM stesso a decidere la sanzione. Con la riforma, questo potere passa a un organo esterno: l'Alta Corte Disciplinare.

Secondo il nuovo schema, l'Alta Corte sarà composta da 15 membri, con una struttura che ricalca parzialmente quella del CSM (membri togati, laici e di nomina presidenziale), ma con requisiti di esperienza molto più stringenti. Vi possono accedere solo magistrati con grande esperienza (posizioni apicali), i membri laici dei due CSM e i rappresentanti nominati dal Capo dello Stato. 

L'idea è quella di separare chi gestisce le carriere (CSM) da chi deve giudicare la condotta dei magistrati.

Il ruolo del Ministro e del Capo dello Stato (modifica degli articoli 87 e 110)

La riforma tocca anche i vertici dello Stato:

  • con la modifica dell'articolo 87 si conferma che il Presidente della Repubblica presiede entrambi i CSM e nomina una quota di componenti dell'Alta Corte.

  • con la modifica dell'articolo 110, resta ferma la competenza del Ministro della Giustizia sull'organizzazione dei servizi, ma viene esplicitato il suo ruolo nel promuovere l'azione disciplinare davanti alla nuova Alta Corte. In sostanza, il Ministro continua ad avere la facoltà (non l'obbligo) di promuovere l'azione disciplinare.

Nota tecnica: La riforma interviene anche sugli articoli 102, 106 e 107 per coordinare l'intero sistema giudiziario alla nuova distinzione tra giudici e PM.

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