Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57, 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?
Questo è
quanto gli italiani si troveranno sulla scheda nei giorni del Referendum
costituzionale. Una formulazione un po’ burocratica ed oscura ai non addetti ai lavorI. Per consentir loro un voto consapevole vale, dunque, la pena di chiarire cosa effettivamente succederà se la riforma passasse.
Cominciamo
col dire che gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione si trovano nella Parte
Seconda, vale a dire quella che definisce l’ordinamento istituzionale della
nostra Repubblica. Questa parte, a sua volta, è divida in sei titoli: Il
Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, la
Magistratura, le Regioni, Province, Comuni e le Garanzie
costituzionali.
Gli articoli
56, 57 e 59 sono afferenti al primo titolo e, più nello specifico, alla sezione
prima, riguardante le Camere ed il loro funzionamento. Questi tre articoli, in
particolare, si soffermano sulla composizione dei due rami del Parlamento
italiano.
Nell'articolo 56, il tema predominante è quello della composizione della Camera dei Deputati
. Definisce, innanzitutto, il numero dei deputati: sono 630, di cui 12 eletti nella circoscrizione Estero. I deputati, per poter diventare tali, devono aver compiuto venticinque anni al momento della tornata e vengono eletti a suffragio universale e diretto.In maniera
generale, definisce anche il criterio con cui avviene la distribuzione dei
seggi nelle circoscrizioni elettorali: si divide per 618 il numero degli
abitanti della Repubblica all'ultimo censimento e si distribuiscono i seggi
sulla base della popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti
interi e più alti resti.
La modifica costituzionale riguarderà sostanzialmente i numeri e non l’impianto dell’articolo nel suo complesso. Si prevede, infatti, che i deputati scendano da 630 a 400, mentre come gli eletti della Circoscrizione Estero passino da 12 a 8. Naturalmente anche per l’attribuzione dei seggi, non si dividerà più per 618 ma per 392.
Lo stesso avviene anche per l’articolo 57, che definisce la composizione del Senato della Repubblica. I componenti della Camera alta passeranno da 315 a 200, mentre gli eletti in Circoscrizione Estero scenderanno da 6 a 4. Come conseguenza, cambia anche il numero minimo di Senatori per ogni Regione o provincia autonomia, che passerà da 7 a 3 rappresentanti. Anche in questo caso, dunque, è una modifica che va ad investire solamente l'aspetto numerico dell'articolo. Si mantiene il dettato che vuole il Senato eletto su base regionale, così come la rappresentanza minima di uno scranno fissata per il Molise e la Valle d'Aosta.
Se passasse la riforma costituzionale, uno scenario del genere non sarebbe più possibile: la legge di revisione, infatti, prevede che siano al massimo cinque i senatori a vita in carica in un determinato momento storico.

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